26 Maggio 2019, Election-Day.
Si voterà, oltre che per le Amministrative Locali, anche per la Regione Piemonte e Parlamento Europeo.
Le dinamiche di voto delle tre schede sono diverse, soprattutto riguardo al voto di preferenza, abbiamo quindi pensato di raccogliere gli estratti dei diversi vademecum in modo da chiarire eventuali dubbi.
Per quanto riguarda in particolare le elezioni comunali, vi chiediamo di esprimere sempre la vostra preferenza sul candidato prescelto.
A seguire, una estrapolazione delle regole di voto per le tre tipologie di elezione.
Chiarire i dubbi in tempo potrà portarci tutti ad una scelta più meditata e senza intoppi.
Elezioni Comunali
Estratto da:
http://www.anci.it/wp- content/uploads/VADEMECUM-ELEZIONI-2019.pdf
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI (caso di Monticello d’Alba)
L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.
Ogni elettore può:
a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:
a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
b) il candidato a consigliere votato;
c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.
Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”.
Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato.
La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
fonte ed approfondimenti :
http://www.anci.it/wp- content/uploads/VADEMECUM-ELEZIONI-2019.pdf


Elezioni Regionali
estratto da: http://www.cr.piemonte.it/dwd/osservatorio/ele2019/regionali/VADEMECUM_ELEZIONI_REGIONALI_2019.pdf
La votazione per il rinnovo dei Consigli regionali avviene su un’unica scheda che reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di tutte le liste provinciali affiancato, sulla medesima linea, da un apposita riga riservata all’espressione dell’eventuale unica preferenza alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta e, a lato di quest’ultimo il contrassegno ovvero i contrassegni della lista regionale. Sia il primo rettangolo relativo alle liste provinciali, che l’indicazione del capolista della lista regionale con i relativi contrassegni sono inseriti all’interno di un rettangolo più ampio. 31 D.Lgs. 31-12-2012 n. 235, art. 7 comma 3 32 L. 108/1968 art. 13.
Nel caso in cui più liste provinciali siano collegate alla medesima lista regionale, il nome del candidato presidente (compreso il/i contrassegni) sono posti al centro del secondo rettangolo e la collocazione progressiva delle liste provinciali a lui collegate sulla scheda è decisa mediante sorteggio; così come è il risultato di un sorteggio anche la disposizione dei rettangoli più ampi all’interno della scheda. L’elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità: può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta; può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a favore del candidato della lista provinciale; può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato; può votare per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata. può votare per il candidato Presidente della Giunta (e la relativa lista regionale), contrassegnandone il simbolo e, anche, per una lista provinciale non collegata, facendo un segno sul corrispondente contrassegno. E’ questa la possibilità di esprimere il cosiddetto voto disgiunto.
Di conseguenza: il voto espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta, (ovvero per la lista regionale da esso guidata); il voto espresso solo per il candidato Presidente della Giunta (ovvero per la lista regionale da esso guidata), non si estende ad alcuna delle liste provinciali collegate. E’ fondamentale, in ogni caso che, nel corso dello scrutinio, trovi piena applicazione il principio di cui all’articolo 64 del DPR 570/60 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), secondo il quale… ”indipendentemente da errori ortografici o simili, la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell’elettore”.
fonte ed approfondimenti : http://www.cr.piemonte.it/dwd/osservatorio/ele2019/regionali/VADEMECUM_ELEZIONI_REGIONALI_2019.pdf

Elezioni Europee
estratto da: http://www.cr.piemonte.it/dwd/osservatorio/ele2019/europee/Vademecum_elezioni_europee_2019.pdf
L’elettore esprime il voto tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno della lista prescelta. Le schede sono di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale in cui l’elettore è iscritto: grigio, per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia) marrone, per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna) rosso, per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) arancione, per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) rosa, per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
L’articolo 14 della legge 18/1979 consente all’elettore di esprimere fino a tre preferenze stabilendo che, nel caso si avvalga di tale facoltà, le preferenze devono comunque riguardare candidati di sesso diverso. Pertanto, nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; nel caso di espressione di tre preferenze per candidati dello stesso sesso, sono annullate sia la seconda che la terza
Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza.
I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla legge n. 18/1979.
fonte ed approfondimenti : http://www.cr.piemonte.it/dwd/osservatorio/ele2019/europee/Vademecum_elezioni_europee_2019.pdf
